LEGGE
REGIONALE
N. 3 DEL 01-02-2006
REGIONE SICILIA
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 6
del 3 febbraio 2006
art. 1. Finalità
1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute
pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio
naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla
disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della
vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2. Raccolta e autorizzazioni
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del
tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su
tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli
interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a
quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00
annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta
al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di
raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo
fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti
pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per
comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative
aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per
dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per
la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei
comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è
adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa
competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché
accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta
giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è
subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di
formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo
costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un
micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle
associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi
rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di
lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel
territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi
stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che
vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del
presente comma.
Art. 3. Proprietari e conduttori di fondi
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non
sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente
alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi
condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che
vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad
apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non
superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4. Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti
all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia
superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi
tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le
caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della
specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde
consentire la diffusione delle spore.
5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere
Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita
quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo
generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le
specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche
maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli,
uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della
vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini
di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere
di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali,
fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico
dello stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
Art. 5. Divieti
1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di
riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente
interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore
naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi
eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle
aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli
giorni di silenzio venatorio.
Art. 6. Sospensioni temporanee
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle
Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente
sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o
di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o
specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo
impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune
specie fungine.
Art. 7. Iniziative scientifiche
1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per
comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono
rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende
unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici,
speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla
durata delle predette iniziative.
Art. 8. Autorizzazione ai non residenti in Sicilia
1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal
Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente
al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9. Divulgazione e contributi
1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui
all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla
salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente,
promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto
della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo
contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione
di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla
divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti
del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla
rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate,
anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10. Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge
è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di
sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di
polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli
enti di gestione delle predette aree.
Art. 11. Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente
legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti
dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e
dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva
per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro
300,00;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a
due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione
è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La
sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente
il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di
recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a
euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei
funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima
provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la
sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca
dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la
confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla
misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario
eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di
beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati
alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha
eseguito il controllo.
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative
della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le
disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei
spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le
disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13. Ripartizione delle entrate
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono
destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione
e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste LEONTINI
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono
evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre
1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di
funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello,
Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania
Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre
2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27
settembre.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre
2005.
Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n. 341
del 21 dicembre 2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.267)
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