REPUBBLICA DI

SAN MARINO

 LEGGE 25 gennaio 1991 n. 9 Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi

Noi Capitani Reggenti  la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1991.

 

Art. 1

Finalità

La Repubblica di San Marino con la presente normativa disciplina, tutela e valorizza la raccolta dei funghi spontanei epigei ed ipogei sul proprio territorio.

Le funzioni amministrative di cui alle presenti norme sono demandate al Dicastero al Territorio, Ambiente e Agricoltura, che si esercita tramite gli Uffici Dipartimentali e con l'ausilio dell'Associazione Micologica Sammarinese.

 

Art. 2

Raccolta dei funghi e diritto di riserva

La raccolta dei funghi spontanei è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Il proprietario dei boschi e dei terreni di cui al comma 1° o coloro che ne hanno la disponibilità hanno diritto di riservarsi la proprietà dei funghi, purchè manifestino tale volontà esplicitamente e chiaramente mediante l'apposizione di tabelle con scritta prestampata, ben visibile da terra:

"Raccolta dei funghi riservata".

Le tabelle di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e cm. 25 di altezza , sono poste su pali ad almeno mt. 2,50 dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili ad ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo.

E' fatto divieto ai privati di apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpate dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinante nei terreni che essi conducono.

 

Art. 3

Limiti, modalità e divieti di raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi è consentita ai titolari e ai conduttori dei fondi, nonchè ai cittadini sammarinesi e ai residenti nel territorio della Repubblica muniti di tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o da Ente appositamente delegato - Associazione Micologica Sammarinese.

Il possesso del tesserino non è richiesto ai minori degli anni 14, purchè accompagnati da persona maggiorenne munita di regolare tesserino.

Il tesserino che dovrà essere rinnovato annualmente, viene rilasciato previa verifica della conoscenza di elementari nozioni micologiche e di norme di corretto comportamento ambientale.

La quantità massima giornaliera dei funghi raccolti non può superare il limite di 3 Kg. per persona; tale limite non si applica per i funghi parassiti lignicoli.

I funghi devono essere sommariamente puliti sul posto di raccolta e devono essere collocati in cesti di vimini a altro materiale rigido arieggiato.

E' fatto divieto di danneggiare le fungaie e i funghi, di usare nella raccolte rastrelli, uncini o altri arnesi che possono provocare danneggiamento allo strato humifero del suolo.

Il Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale, sentito il parere dell'Associazione Micologica Sammarinese, può porre il divieto temporale di raccolta in quelle parti di territorio nelle quali si prevedano profonde modificazioni dell'ecosistema sui fattori che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.

Del divieto è data ampia pubblicità anche con l'ammissione di manifesti nelle zone interessate.

 

Art. 4

Deroghe ai limiti e divieti di raccolta funghi

Le limitazioni ed i divieti di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai funghi prodotti da coltivazioni.

 

Art. 5

Periodi di ricerca e raccolta dei tartufi

La ricerca e raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabelle allegata alla presente normativa.

In presenza di particolari situazioni climatiche il Dicastero al Territorio, Ambiente e Agricoltura, su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale, sentito il parere dell'Associazione Micologica Sammarinese, può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella.

Le variazioni al calendario di raccolta non possono comunque anticipare l'apertura ed hanno validità limitata all'anno in corso.

Alle suddette variazioni è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

 

Art. 6

Ricerca, raccolta di tartufi e diritto di riserva

La ricerca e la raccolta di tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o del conduttore dei fondi, tramite l'affissione di apposite tabelle di cui al comma successivo.

Le tabelle, di dimensione minima di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza , devono essere poste su pali di almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale da essere visibili ad ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta di tartufi riservata" e con l'aggiunta degli estremi di riconoscimento di cui all'art. 9.

I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpate degli argini dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

 

Art. 7

Tartufaie controllate

Per tartufaie controllata si intende quella costituita in terreni dove crescono i tartufi allo stato naturale, sottoposta a miglioramenti colturali e incrementata con la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate.

E' considerato incremento della tartufaia la copertura delle aree aperte mediante la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate secondo un sesto di impianto non superiore a  12 x 12 metri e a 6 x 6 metri, rispettivamente per alto fusto e piante arbustive.

Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e diradamento della tartufaia;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di  conversione;

c) sarchiatura annuale della tartufaia;

d) potatura delle piante simbionti;

e) pacciamatura naturale annuale sulle superfici delle tartufaie; f) drenaggio e governo delle acque superficiali;

g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie.

Le operazioni indicate alle lettere a), b), d), f), devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Vigilanza Ecologica.

I miglioramenti devono essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie della tartufaia; l'operazione prevista alla lettera b) del presente  articolo è obbligatoria.

 

Art. 8

Tartufaie coltivate

Per tartufaie coltivate si intendono quelle costruite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante micorrizate di qualunque specie secondo un sesto d'impianto non superiore a metri 12 x 12 e a metri 6 x 6 per piante di nocciolo o di altre specie di analoghe dimensioni.

 

Art. 9

Riconoscimento delle tartufaie

Il riconoscimento delle tartufaie viene rilasciato dal Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura su esplicita richiesta  di coloro che ne hanno titolo e su parere conforme della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 10.  Le richieste di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio Agrario e Forestale che ha il compito di istruirle per l'esame della competente Commissione Tecnica.

Le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate sono revocate in seguito all'accertamento del venir meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

Le attestazioni di riconoscimento devono essere rilasciate entro due mesi dalla richiesta.

 

Art. 10

Commissione tecnica per il riconoscimento delle tartufaie e per il rilascio dei tesserini.

La Commissione Tecnica competente ad esprimere parere sul riconoscimento delle tartufaie e per il rilascio dei tesserini di abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi è così composta:

a) un rappresentante di nomina del Dicastero all'Agricoltura;

b) Direttore dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o suo delegato;

c) un Tecnico dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato;

d) due rappresentanti dell'Associazione Micologica Sammarinese;

 

Art. 11

Ricerca e raccolta dei tartufi su terreni liberi

Per la ricerca e la raccolta di tartufi è obbligatorio il possesso del tesserino di cui all'art. 10 che dovrà essere rinnovato annualmente .

Il tesserino è strettamente personale, non cedibile e deve essere munito della fotografia del titolare.

Il rilascio del tesserino è subordinato al superamento dell'esame di idoneità da sostenersi davanti alla Commissione Tecnica di cui all'art. 10.

Il tesserino ha validità sull'intero territorio della Repubblica di San Marino, escluse le tartufaie coltivate o controllate.

E' fatto divieto di rilasciare permessi differenziati o riferiti a periodi predeterminati.

 

Art. 12

Modalità e divieti di ricerca e raccolta dei tartufi

La ricerca e la raccolta di tartufi dovrà avvenire secondo l'osservanza delle seguenti norme:

1) La ricerca  e la raccolta dei tartufi dovrà essere effettuata    con l'ausilio del cane.

2) Per la  raccolta  del tartufo deve essere impiegato    esclusivamente   l'apposito "vanghetto"   di  lunghezza  non   superiore  a  cm  6.

3) Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo  l'accertata presenza del tartufo.

4) Dopo  l'estrazione dei tartufi, le buche devono essere subito  riempite con la stessa terra.

5) E' vietata  la raccolta  dei tartufi non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione andante del terreno. 

6) La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

7) La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate    soltanto nei periodi stabiliti in base all'art. 5.

8) Sono  vietate la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree    rimboschite con piante micorrizate prima che  siano  trascorsi  otto anni dalla messa a dimora delle piante stesse.

9) La ricerca e  la raccolta dei tartufi non possono essere    effettuate senza l'apposito tesserino di cui all'art. 11.

10) L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore  agli  anni 14.

11) Il proprietario  del terreno o chi ne ha la disponibilità,  qualora non abbia  esercitato il diritto di riserva di cui    all'art. 6, non può  opporsi all'accesso dei raccoglitori   muniti di tesserino.

Il proprietario dei terreni o il  conduttore  dei  fondi  può comunque richiedere il controllo dell'apposito tesserino.

12) I conduttori  di tartufaie coltivate o controllate non sono    soggetti all'obbligo del tesserino nelle tartufaie di loro    competenza.

 

Art. 13

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Ogni violazione alle suddette norme , fermo restando l'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 = ad un massimo di L 1.000.000 = è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni in materia di ricerca e raccolta  dei tartufi:

a) ricerca e raccolta in periodi di divieto;

b) ricerca di tartufi mediante lavorazione andante del terreno;

c) apertura  di buche in sovrannumero non riempite con la stessa terra rimossa;

d) raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizate  prima    che sia trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora    delle piante;

e) ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane;

f) raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto;

g) ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui   all'art. 11;

h) raccolta durante le ore notturne;

i) raccolta di tartufi non maturi o avariati;

l) raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli artt. 7 e   8;

m) apposizione o mantenimento  di tabelle di riserva nelle   tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate;

n) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;

Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), comportano il ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno; nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca  definitiva del tesserino.

La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 20.000 = ad un massimo di L. 200.000 = è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni  in materia di ricerca e di raccolta dei funghi.

a) la raccolta di una quantità giornaliera di  funghi superiore   a quella consentita;   

b) raccolta dei funghi in periodi o nei luoghi non consentiti ai  sensi dell'art. 5;

C) danneggiamento dei  funghi  e  delle fungaie, raccolta con  mezzi che possono provocare danni allo stato humifero del    suolo;

d) ricerca  e raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino    rilasciato dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato.

 

Art. 14

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione alle seguenti norme è affidata all'Ufficio Agrario e Forestale che la esercita mediante il corpo delle Guardie Ecologiche.

Sono inoltre incaricati a far rispettare le presenti norme gli agenti dei Corpi di Polizia e le guardie Ecologiche Volontarie abilitate all'esercizio delle loro funzioni secondo le vigenti norme di legge.

 

Art. 15

 La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

 

TABELLA ALLEGATA

 

La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei periodi

Dal 1° ottobre  al 31 dicembre per

TUBER MAGNATUM (tartufo bianco)

TUBER AESTIVUM var. uncinatum (tartufo uncinato)

TUBER MACROSPORUM (tartufo nero liscio)

TUBER MESENTERICUM (tartufo nero ordinario)

Dal 1° dicembre al 15 marzo per:

TUBER MELANOSPORUM (tartufo nero pregiato)

Dal 1° gennaio al 15 marzo per:

TUBER BRUMALE var. Moschatum (tartufo moscato)

TUBER BRUMALE (tartufo nero d'inverno)

Dal 15 gennaio al 30 aprile per:

TUBER BORCHII O TUBER ALBIDUM (bianchetto o marzuolo)

Dal 1° maggio al 31 agosto per:

TUBER AESTIVUM Vitt. (scorzone)

 

 

NB

 

vedere anche la Legge  n° 125     1995  Modifica alla legge 25-1-1991 n°9 "Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi"