REPUBBLICA
DI
SAN
MARINO
LEGGE 25 gennaio 1991 n. 9 Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi
Noi
Capitani Reggenti la Serenissima
Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1991.
Art.
1
Finalità
La
Repubblica di San Marino con la presente normativa disciplina, tutela e
valorizza la raccolta dei funghi spontanei epigei ed ipogei sul proprio
territorio.
Le
funzioni amministrative di cui alle presenti norme sono demandate al Dicastero
al Territorio, Ambiente e Agricoltura, che si esercita tramite gli Uffici
Dipartimentali e con l'ausilio dell'Associazione Micologica Sammarinese.
Art.
2
Raccolta
dei funghi e diritto di riserva
La raccolta dei funghi spontanei è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
Il
proprietario dei boschi e dei terreni di cui al comma 1° o coloro che ne hanno
la disponibilità hanno diritto di riservarsi la proprietà dei funghi, purchè
manifestino tale volontà esplicitamente e chiaramente mediante l'apposizione di
tabelle con scritta prestampata, ben visibile da terra:
"Raccolta
dei funghi riservata".
Le
tabelle di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e cm. 25 di altezza , sono
poste su pali ad almeno mt. 2,50 dal suolo, ad una distanza tale da essere
visibili ad ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile
il precedente e il successivo.
E'
fatto divieto ai privati di apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle
scarpate dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se
confinante nei terreni che essi conducono.
La
raccolta dei funghi è consentita ai titolari e ai conduttori dei fondi, nonchè
ai cittadini sammarinesi e ai residenti nel territorio della Repubblica muniti
di tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o da Ente
appositamente delegato - Associazione Micologica Sammarinese.
Il
possesso del tesserino non è richiesto ai minori degli anni 14, purchè
accompagnati da persona maggiorenne munita di regolare tesserino.
Il
tesserino che dovrà essere rinnovato annualmente, viene rilasciato previa
verifica della conoscenza di elementari nozioni micologiche e di norme di
corretto comportamento ambientale.
La
quantità massima giornaliera dei funghi raccolti non può superare il limite di
3 Kg. per persona; tale limite non si applica per i funghi parassiti lignicoli.
I
funghi devono essere sommariamente puliti sul posto di raccolta e devono essere
collocati in cesti di vimini a altro materiale rigido arieggiato.
E'
fatto divieto di danneggiare le fungaie e i funghi, di usare nella raccolte
rastrelli, uncini o altri arnesi che possono provocare danneggiamento allo
strato humifero del suolo.
Il
Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura su proposta dell'Ufficio
Agrario e Forestale, sentito il parere dell'Associazione Micologica Sammarinese,
può porre il divieto temporale di raccolta in quelle parti di territorio nelle
quali si prevedano profonde modificazioni dell'ecosistema sui fattori che
regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.
Del
divieto è data ampia pubblicità anche con l'ammissione di manifesti nelle zone
interessate.
Art.
4
Deroghe
ai limiti e divieti di raccolta funghi
Le
limitazioni ed i divieti di cui agli artt. 2 e 3 non si applicano ai funghi
prodotti da coltivazioni.
Periodi
di ricerca e raccolta dei tartufi
La
ricerca e raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella
tabelle allegata alla presente normativa.
In
presenza di particolari situazioni climatiche il Dicastero al Territorio,
Ambiente e Agricoltura, su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale, sentito il
parere dell'Associazione Micologica Sammarinese, può stabilire variazioni ai
periodi indicati nella suddetta tabella.
Le
variazioni al calendario di raccolta non possono comunque anticipare l'apertura
ed hanno validità limitata all'anno in corso.
Alle
suddette variazioni è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle
zone interessate.
Art.
6
Ricerca,
raccolta di tartufi e diritto di riserva
La ricerca e la raccolta di tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o del conduttore dei fondi, tramite l'affissione di apposite tabelle di cui al comma successivo.
Le
tabelle, di dimensione minima di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza ,
devono essere poste su pali di almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il
confine del terreno ad una distanza tale da essere visibili ad ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il
successivo, con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta di
tartufi riservata" e con l'aggiunta degli estremi di riconoscimento di cui
all'art. 9.
I
privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpate
degli argini dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale,
anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
Art.
7
Tartufaie
controllate
Per tartufaie controllata si intende quella costituita in terreni dove crescono i tartufi allo stato naturale, sottoposta a miglioramenti colturali e incrementata con la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate.
E'
considerato incremento della tartufaia la copertura delle aree aperte mediante
la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate secondo un sesto
di impianto non superiore a 12 x 12
metri e a 6 x 6 metri, rispettivamente per alto fusto e piante arbustive.
Sono
considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a)
decespugliamento e diradamento della tartufaia;
b)
trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di
conversione;
c)
sarchiatura annuale della tartufaia;
d)
potatura delle piante simbionti;
e)
pacciamatura naturale annuale sulle superfici delle tartufaie; f) drenaggio e
governo delle acque superficiali;
g)
irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie.
Le
operazioni indicate alle lettere a), b), d), f), devono essere preventivamente
autorizzate dal Servizio Vigilanza Ecologica.
I
miglioramenti devono essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della
superficie della tartufaia; l'operazione prevista alla lettera b) del presente
articolo è obbligatoria.
Art.
8
Tartufaie
coltivate
Per
tartufaie coltivate si intendono quelle costruite da impianti realizzati
mediante la messa a dimora di piante micorrizate di qualunque specie secondo un
sesto d'impianto non superiore a metri 12 x 12 e a metri 6 x 6 per piante di
nocciolo o di altre specie di analoghe dimensioni.
Art.
9
Il
riconoscimento delle tartufaie viene rilasciato dal Dicastero al Territorio,
Ambiente ed Agricoltura su esplicita richiesta
di coloro che ne hanno titolo e su parere conforme della Commissione
Tecnica di cui al successivo articolo 10. Le
richieste di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio Agrario e Forestale che
ha il compito di istruirle per l'esame della competente Commissione Tecnica.
Le
attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate sono
revocate in seguito all'accertamento del venir meno dei presupposti in base ai
quali sono state rilasciate.
Le
attestazioni di riconoscimento devono essere rilasciate entro due mesi dalla
richiesta.
Commissione
tecnica per il riconoscimento delle tartufaie e per il rilascio dei tesserini.
La
Commissione Tecnica competente ad esprimere parere sul riconoscimento delle
tartufaie e per il rilascio dei tesserini di abilitazione alla ricerca e alla
raccolta dei tartufi è così composta:
a)
un rappresentante di nomina del Dicastero all'Agricoltura;
b)
Direttore dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o suo delegato;
c)
un Tecnico dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato;
d)
due rappresentanti dell'Associazione Micologica Sammarinese;
Art.
11
Per
la ricerca e la raccolta di tartufi è obbligatorio il possesso del tesserino di
cui all'art. 10 che dovrà essere rinnovato annualmente .
Il
tesserino è strettamente personale, non cedibile e deve essere munito della
fotografia del titolare.
Il
rilascio del tesserino è subordinato al superamento dell'esame di idoneità da
sostenersi davanti alla Commissione Tecnica di cui all'art. 10.
Il
tesserino ha validità sull'intero territorio della Repubblica di San Marino,
escluse le tartufaie coltivate o controllate.
E'
fatto divieto di rilasciare permessi differenziati o riferiti a periodi
predeterminati.
Art.
12
La
ricerca e la raccolta di tartufi dovrà avvenire secondo l'osservanza delle
seguenti norme:
1)
La ricerca e la raccolta dei
tartufi dovrà essere effettuata
con l'ausilio del cane.
2)
Per la raccolta
del tartufo deve essere impiegato
esclusivamente l'apposito
"vanghetto" di
lunghezza non
superiore a
cm 6.
3)
Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo
l'accertata presenza del tartufo.
4)
Dopo l'estrazione dei tartufi, le
buche devono essere subito riempite
con la stessa terra.
5)
E' vietata la raccolta
dei tartufi non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione
andante del terreno.
6)
La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
7)
La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate
soltanto nei periodi stabiliti in base all'art. 5.
8)
Sono vietate la ricerca e la
raccolta dei tartufi nelle aree
rimboschite con piante micorrizate prima che
siano trascorsi
otto anni dalla messa a dimora delle piante stesse.
9)
La ricerca e la raccolta dei
tartufi non possono essere effettuate
senza l'apposito tesserino di cui all'art. 11.
10)
L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore
agli anni 14.
11)
Il proprietario del terreno o chi
ne ha la disponibilità, qualora
non abbia esercitato il diritto di
riserva di cui all'art.
6, non può opporsi all'accesso dei
raccoglitori muniti di
tesserino.
Il
proprietario dei terreni o il conduttore
dei fondi
può comunque richiedere il controllo dell'apposito tesserino.
12)
I conduttori di tartufaie coltivate
o controllate non sono soggetti
all'obbligo del tesserino nelle tartufaie di loro
competenza.
Art.
13
Ogni
violazione alle suddette norme , fermo restando l'obbligo della denuncia
all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta
ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria.
La
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 = ad un massimo di
L 1.000.000 = è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni in materia di
ricerca e raccolta dei tartufi:
a)
ricerca e raccolta in periodi di divieto;
b)
ricerca di tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
c)
apertura di buche in sovrannumero
non riempite con la stessa terra rimossa;
d)
raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizate
prima che sia
trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora
delle piante;
e)
ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane;
f)
raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto;
g)
ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui
all'art. 11;
h)
raccolta durante le ore notturne;
i)
raccolta di tartufi non maturi o avariati;
l)
raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli artt. 7 e
8;
m)
apposizione o mantenimento di
tabelle di riserva nelle tartufaie
non riconosciute come coltivate o controllate;
n)
commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;
Le
violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
comportano il ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno;
nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca
definitiva del tesserino.
La
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 20.000 = ad un massimo di
L. 200.000 = è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni
in materia di ricerca e di raccolta dei funghi.
a)
la raccolta di una quantità giornaliera di
funghi superiore a
quella consentita;
b)
raccolta dei funghi in periodi o nei luoghi non consentiti ai
sensi dell'art. 5;
C)
danneggiamento dei funghi
e delle fungaie, raccolta
con mezzi che possono provocare
danni allo stato humifero del suolo;
d)
ricerca e raccolta dei funghi senza
il prescritto tesserino rilasciato
dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato.
Art.
14
La
vigilanza sull'applicazione alle seguenti norme è affidata all'Ufficio Agrario
e Forestale che la esercita mediante il corpo delle Guardie Ecologiche.
Sono
inoltre incaricati a far rispettare le presenti norme gli agenti dei Corpi di
Polizia e le guardie Ecologiche Volontarie abilitate all'esercizio delle loro
funzioni secondo le vigenti norme di legge.
La
presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua
legale pubblicazione.
La
ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei periodi
Dal
1° ottobre al 31 dicembre per
TUBER
MAGNATUM (tartufo bianco)
TUBER
AESTIVUM var. uncinatum (tartufo uncinato)
TUBER
MACROSPORUM (tartufo nero liscio)
TUBER
MESENTERICUM (tartufo nero ordinario)
Dal
1° dicembre al 15 marzo per:
TUBER
MELANOSPORUM (tartufo nero pregiato)
Dal
1° gennaio al 15 marzo per:
TUBER
BRUMALE var. Moschatum (tartufo moscato)
TUBER
BRUMALE (tartufo nero d'inverno)
Dal
15 gennaio al 30 aprile per:
TUBER
BORCHII O TUBER ALBIDUM (bianchetto o marzuolo)
Dal
1° maggio al 31 agosto per:
TUBER
AESTIVUM Vitt. (scorzone)
NB
vedere anche la Legge n° 125 1995 Modifica alla legge 25-1-1991 n°9 "Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi"