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Tutti i nostri servizi di consulenza, certificazioni, perizie per le aziende che lavorano e confezionano i funghi, le leggi sui funghi e le classi qualitative. Tutte le aziende che confezionano o trasformano funghi secchi, congelati o in salamoia possono adeguarsi alle normative vigenti con le Certificazioni di funghi conservati effettuate dalla nostra organizzazione ai sensi delle leggi 352/93 e DPR 376/95.

Aziende e Micologi

 


dal  DPR 376/95

 

Art. 6 (Confezionamento dei funghi) 

I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione ...

 

Convenzioni con Comuni e AUSL per apertura di sportelli micologici per il controllo dei funghi

 

 

Elenco delle specie di funghi che possono essere commercializzate "secche"

(art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376, 14/071995)

1. Con la denominazione di"funghi secchi" s' intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

 

  1. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); 

  2. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); 

  3. Agaricus bisporus; 

  4. Marasmius oreades; 

  5. Auricularia auricula-judae; 

  6. Morchella (tutte le specie); 

  7. Boletus granulatus; 

  8. Boletus badius; 

  9. Craterellus cornucopioides; 

  10. Psalliota hortensis; 

  11. Lentinus edodes; 

  12. Pleurotus ostreatus; 

  13. Lactarius deliciosus; 

  14. Amanita caesarea.

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi. 

 

3. I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti. 

 

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento. 

 

5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue: 
a. impurezze minerali, non più del 2% m/m; 
b. impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m; 
c. tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m; 
d. funghi anneriti, non più del 20% m/m.

 

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.


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