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IL
MINISTRO DELLA SALUTE ORDINANZA 20 agosto 2002
Divieto
di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo
denominato Tricholoma equestre. (GU n. 201 del 28-8-2002)
Vista
la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n.327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962,
n.283, e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; Vista la legge
23 agosto 1993, n. 352, recante norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
n.376 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, che consente la
commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati
elencate nell'allegato I;
Visto l'art. 9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi
sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti
preparati elencati nell'allegato II;
Visto che nei citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo
denominato Tricholoma equestre;
Considerato
che sono stati segnalati nella letteratura scientifica 12 casi di
avvelenamento in Francia, con tre decessi, per rabdomiolisi, collegati al
consumo del Tricholoma equestre;
Considerato
che alcune regioni e province autonome hanno richiesto l'eliminazione del
fungo epigeo Tricholoma equestre dalle liste positive di cui agli allegati
I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanitą del 3 luglio
2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati I e
II del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il Tricholoma
equestre, dopo aver consultato le pił' accreditate fonti scientifiche nel
settore biomedico;
Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute
pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti;
Considerato
che la modifica per via ordinaria del decreto del Presidente della
Repubblica n. 376/1995 non consentirebbe un intervento tempestivo ai fini
della tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art.
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Ordina:
Art.
1. 1.
La raccolta, la commercializzazione e la conservazione
del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre e' vietata
su tutto il territorio nazionale.
La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia
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